Chi può usufruire dello sconto diretto in fattura e della cessione del credito?

Possono beneficiare dello sconto diretto in fattura o della cessione del credito i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito; nello specifico:

• Proprietario;
• Detentore di un diritto reale (diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie);
• Soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
• Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• Detentore dell’immobile (locatario, comodatario);
• Familiare convivente (per immobili appartenenti all’ambito “privatistico”);
• Coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
• Convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 36 della Legge n. 76 del 2016;
• Promissario acquirente.

Per quali interventi si può richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Quali sono i lavori detraibili al 110%?

A seguito del Decreto Rilancio, dall’1 luglio 2020 potrai detrarre il 110% delle spese sostenute per gli interventi “notevoli” di Riqualificazione energetica sulle prime e seconde case. Questi lavori sono chiamati “traianti” e sono:

Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi), che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017).

Impianto di riscaldamento in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Impianto di riscaldamento in proprietà esclusiva: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

Non è possibile lasciare la caldaia a condensazione e installare una pompa di calore a supporto, che magari usi solo per la climatizzazione estiva.

Se contestualmente agli interventi appena elencati realizzassi anche dei lavori detraibili al 65% e al 50%, che troverai qui di seguito, potrai portare anch’essi in detrazione al 110% ( rispettando sempre i massimali consentiti ) ,questo è il motivo per cui queste lavorazioni vengono dette “trainanti”.
Ma, non è sufficiente realizzare questi interventi per ottenere il Superbonus 110%: dovrai migliorare di due classi l’attestato di certificazione energetica.
Per approfondire, ti consiglio la lettura del nostro articolo dedicato all’ Ecobonus al 110%.

Quali sono i lavori detraibili al 65%.

Prendi fiato, perché l’elenco è bello lungo. Puoi ottenere il rimborso del 65% (art. 14 Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63) per:

  • riqualificazione energetica;
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII.
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
  • l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In pratica, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento;
  • gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.;
  • gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Questi dispositivi, mediante la fornitura periodica dei dati, dovranno indicarti le condizioni di funzionamento correnti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
  • gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010;
  • gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise “efficienza energetica” o “requisiti ecobonus”;
  • l’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • building automation.

Anche in questo caso, per usufruire delle detrazioni, occorre l’asseverazione da parte dei professionisti abilitati attraverso l’Attestazione della prestazione energetica APE degli edifici.

Quali sono i lavori detraibili al 50%.

Tra le spese detraibili al 50% (art. 14 Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63) abbiamo:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
  • In realtà, esistono ulteriori aliquote. Difatti, se l’intervento riguarda il cappotto termico e la coibentazione del tetto di un condominio l’aliquota passa dal 70 all’85%.

Importante: le detrazioni non valgono in caso di nuove costruzione, ampliamenti o demolizione e ricostruzione!!!
Per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta, in quanto l’intervento si considera nel suo complesso una “nuova costruzione”.  Se la ristrutturazione avvenisse senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetterebbe solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l’ampliamento configura una “nuova costruzione”.

Qual è l’importo massimo detraibile?

I massimali di spesa per il risparmio energetico sono variabili, in base alla tipologia di intervento. L’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 €, per la sostituzione degli impianti termici, ai 60.000 €, per gli interventi su involucro e impianti solari. Può raggiungere i 100.000 euro nel caso di interventi più rilevanti, che interessino l’intero immobile.

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